LincMagazine

Capire il Dl Cura Italia

Scritto da Diana Francesca Cavalcoli | 30/03/20 10.04

Un incontro per fare luce sulle nuove misure a sostegno del lavoro introdotte dal Dl Cura Italia. Un dibattito per districarsi tra cassa integrazione straordinaria, cig in deroga (CIG D) e indicazioni Inps. Con questo intento si è svolto il webinar “La continuità del lavoro in situazione di emergenza Covid-19″, organizzato da ManpowerGroup, per analizzare le discipline normative chiamate in causa dal decreto e valutarne in concreto l’applicabilità.

Riccardo Barberis, amministratore delegato di ManpowerGroup, ha spiegato l’importanza di favorire il dibattito tra gli operatori del settore: “È un orgoglio trattare il tema del sostegno al lavoro proprio oggi che, per decreto, si riconosce in questa fase un ruolo essenziale alle agenzie del lavoro. Fondamentale poi dialogare con esperti dato che c’è sempre più bisogno, in un contesto di emergenza come quello che stiamo vivendo, di fare riferimento a chi è più competente”.

Ad approfondire il tema degli ammortizzatori sociali il professore Raffaele De Luca Tamajo che ha spiegato la complessità della situazione. “Lavoriamo sulle sabbie mobili, c’è molta confusione. Assistiamo poi a un’incalzante moltiplicazione delle discipline di riferimento. Non c’è solo il decreto, si aggiungono le ordinanze e gli accordi regionali, specie per la cassa in deroga, e bisogna considerare le circolari ministeriali e dell’Inps”. Senza dimenticare la storica complessità del sistema degli ammortizzatori sociali in Italia, cresciuto per stratificazioni. Un primo passo per orientarsi tra gli articoli del decreto, secondo il docente, è partire dalla ratio: ovvero la volontà del legislatore di offrire la massima estensione degli ammortizzatore a tutti i lavoratori e a tutte le vicende (chiusura obbligata o crisi economica) conseguenti al Covid-19. Necessario quindi valutare l’interpretazione più corretta dei vari articoli. “Per esempio – spiega il professore – a differenza  di quanto si è pensato l’eventuale presenza di ferie pregresse dei lavoratori, per i quali si richiede un trattamento di integrazione salariale, non è ostativo all’accoglimento della domanda di sostegno”.

L’avvocatessa Federica Paternò, esperta di diritto del lavoro, nel suo intervento ha ribadito il problema di “sovrapposizione delle fonti e di dubbi interpretativi” e ha sottolineato che “occorrerà aspettare nei prossimi giorni una circolare dell’Inps o una revisione del decreto da parte del legislatore in sede di conversione in legge”. Ha poi chiarito che secondo una corretta interpretazione dell’articolo 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) del decreto questo escluderebbe dalla Cig D “Covid-19” solo le aziende che hanno accesso ad altri ammortizzatori  (Cigo, Fis, Fondi di solidarietà) ma non le aziende che hanno diritto alla Cig straordinaria. Punto su cui si interrogavano centinaia di consulenti del lavoro e datori. “Si tratterebbe di un’interpretazione coerente con l’intento del Governo ovvero offrire un ombrello di protezione il più ampio possibile”, aggiunge Paternò. Una linea che si ritrova anche in alcuni accordi quadro regionali, che appunto definisco la linea da seguire per la Cig D. “L’accordo del Lazio è ben scritto ed esaustivo. Per ora solo il 50% delle regioni ha però concluso questi accordi. Non ci resta che aspettare per vedere quale interpretazione verrà data dalle varie Regioni. Il rischio è una situazione a macchia di leopardo, con regole diverse di regione in regione”, conclude.