PNRR e contratti pubblici. Intervista all’avv. Pizzaghi

Valori sociali, concorrenza, semplificazioni. Sono le parole chiave contenute nel decreto per la Governance del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che promette di far ripartire l’Italia nel post Covid-19. Quali sono le principali novità? Quale la reale efficacia delle misure previste? Ne abbiamo parlato con l’avv. Eugenio Pizzaghi, dello Studio Legale Valaguzza, con l’obiettivo di identificare le ricadute concrete nel mondo del lavoro.  

Gli ambiti innovativi sono quattro: l’inserimento di valori sociali nelle procedure di affidamento, la tutela della concorrenza, le semplificazioni nella fase di affidamento dei contratti e nella fase di esecuzione. Vi sono disposizioni immediatamente applicabili e disposizioni programmatiche che lasciano alle amministrazioni l’onere di declinare queste misure. Tra le prime – dunque quelle immediatamente applicabili – rientra l’obbligo per tutti gli operatori economici, pena l’esclusione dalla gara, di presentare il rapporto sulla situazione del personale e per chi ha più di 15 dipendenti e meno di 50, l’obbligo di presentare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere dettagliata sulla situazione del personale. Tra i criteri premiali, invece, le stazioni appaltanti possono prevedere specifiche clausole dirette all’inserimento di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne. «In particolare, costituiscono requisiti necessari dell’offerta: l’aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e l’obbligo di assicurare almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse, tra donne e giovani» spiega l’esperto. Attenzione però: «Il target può essere garantito anche con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età. Ad esempio, 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni». Sono inoltre possibili ulteriori deroghe, come ad esempio la facoltà per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30%. 

Ma il decreto Governance prevede anche ulteriori misure premiali che potrebbero assegnare un punteggio aggiuntivo all’offerente. Ad esempio: l’aver adottato misure di conciliazione vita-lavoro, l’assunzione oltre il 30% di persone disabili, under 36 e donne o la presentazione di una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sull’attività d’impresa sui temi ambientali, sociali e del personale. 

Un’altra novità importante riguarda la certificazione della parità di genere. Alla luce della Missione 5 – Coesione e Inclusione – del PNRR, è stato istituito un Tavolo di lavoro UNI che ha definito una prassi e un documento per la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni. Il tutto, con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo. Tale certificazione dovrebbe poter essere spesa anche nelle gare pubbliche e al fine di ottenere sgravi fiscali.   

Guardando alle PMI, invece, il Decreto Governance prevede la facoltà delle stazioni appaltanti di inserire criteri premiali che possano agevolarle. Un tema di grande importanza per l’Italia che al momento si posiziona al di sotto della media europea per la quota di appalti pubblici aggiudicati alle PMI. «L’Unione Europea ha adottato un approccio soft a differenza degli ordinamenti extraeuropei, ad esempio gli Stati Uniti, dove sono stati introdotti dei meccanismi specifici in favore delle PMI. I contratti che hanno un valore che oscilla tra i 3.500 e i 150.000 dollari, ad esempio, devono essere necessariamente conclusi con le PMI» – chiarisce Pizzaghi. Inoltre, negli States, per gli affidamenti il cui valore supera una certa soglia, le imprese aggiudicatarie devono elaborare un piano che includa il subappalto di almeno una parte del contratto aggiudicato in favore delle PMI. In Europa, l’unico Stato che ha introdotto qualcosa di simile è la Francia. In Italia si ricorda solo un timido tentativo avanzato dalla Regione Toscana nel 2019, poi censurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità. «Le vie potrebbero essere numerose – riflette ancora l’esperto – le PMI potrebbero essere agevolate mettendo loro a disposizione moduli semplici, chiari e precisi, riducendo le garanzie richieste, valorizzando la partecipazione delle imprese in forma associata, assegnando punteggi aggiuntivi all’offerente che impieghi come subappaltatori, subcontraenti o fornitori, delle microimprese, o all’offerente che dimostri esperienza nella gestione collaborativa della catena di approvvigionamento». 

Infine, venendo alla semplificazione delle procedure di affidamento, le novità principali sono tre. Anzitutto, si introduce la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza. Inoltre, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Infine, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando o nella lettera d’invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. «Le semplificazioni nascono per accelerare l’attuazione delle misure previste dal PNRR, ma non vanno a intaccare le norme a presidio della legalità: le misure semplificative delle procedure e le misure di lotta alla corruzione viaggiano parallelamente» – assicura l’avvocato. 

Dunque, queste misure vanno nella giusta direzione? «Sicuramente le novità introdotte dal decreto Governance fanno ben sperare e devono essere valutate positivamente. In molti casi si tratta di innovazioni e modifiche attese da tempo. Tuttavia – conclude Pizzaghi – i tempi non sono ancora maturi per poterne giudicare l’efficacia». 

 

  

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